TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 11.
(Formazione e addestramento).

Art. 11.
(Formazione e addestramento).

      1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.

      1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento, la formazione di base e continuativa e l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.

      2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.       2. Identico.
      3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.       3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.
        4. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.